SALESIANI COOPERATORI - MONSERRATO
Progetto di vita apostolica
Associazione dei Salesiani Cooperatori
R E G O L A M E N T O
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Introduzione

Il presente Regolamento completa il Progetto di Vita Apostolica definito dallo Statuto dell'Associazione. Offre indicazioni e stabilisce norme per rendere operativi i principi espressi nello Statuto.


Cap. I
Impegno apostolico del Salesiano Cooperatore e della Salesiana Cooperatrice
nella Chiesa e nel mondo


art. 1. I Salesiani Cooperatori e le Salesiane Cooperatrici nella Chiesa

§ 1. I Salesiani Cooperatori si inseriscono nella Chiesa locale offrendo il loro servizio nella parrocchia e nella diocesi. Chiamati dalla Chiesa ad un ministero, lo esercitano con disponibilità e atteggiamento di servizio nello stile salesiano.

§ 2. I Salesiani Cooperatori promuovono l'adesione al Magistero della Chiesa. Le relazioni con i parroci, con i sacerdoti, i religiosi e con altri laici, sono improntate a stima, solidarietà ed attiva partecipazione ai piani pastorali, in modo particolare quelli giovanili, familiari e vocazionali.


art. 2. I Salesiani Cooperatori e le Salesiane Cooperatrici nella realtà socio-culturale

§1. In tutti gli ambienti di vita i Salesiani Cooperatori sono fedeli al Vangelo e agli insegnamenti della Dottrina Sociale della Chiesa. Attenti ai segni dei tempi, continuano l'opera creatrice di Dio e testimoniano Cristo con l'onestà, l'operosità, la coerenza della vita, la missione educativa, la professionalità seria e aggiornata, la condivisione delle gioie, dei dolori, degli ideali, la disponibilità al servizio del prossimo in ogni circostanza.

§2. Mirano alla formazione di una matura coscienza critica, per partecipare responsabilmente alla vita sociale negli ambiti della cultura, dell'economia e della politica. Rifiutano tutto ciò che provoca e alimenta l'ingiustizia, l'oppressione, l'emarginazione e la violenza, ed agiscono coraggiosamente per rimuoverne le cause.

§3. Prestano attenzione e valorizzano la dimensione etica della cultura. Si mantengono costantemente aggiornati sull'evoluzione dei mezzi della comunicazione sociale, soprattutto per l'incidenza che essi hanno sulla formazione dei giovani e dei ceti popolari.

§4. S'inseriscono, secondo le proprie capacità e possibilità, nelle strutture culturali, sindacali, socio-politiche, per il raggiungimento e lo sviluppo del bene comune. Operano, conformemente alle esigenze evangeliche di libertà e di giustizia, per il rispetto dei diritti umani e, di conseguenza, per risanare e rinnovare le mentalità e i costumi, le leggi e le strutture degli ambienti in cui sono inseriti.


art. 3. L'Associazione nella realtà civile ed ecclesiale

§1. L'Associazione è attenta alle sollecitazioni provenienti dalla società civile per la promozione integrale della persona e dei suoi diritti fondamentali.

§2. L'Associazione interviene coraggiosamente, secondo le indicazioni del Magistero della Chiesa, per promuovere una cultura socio-politica ispirata al Vangelo e per difendere i valori umani e cristiani. Illumina e stimola gli Associati ad assumere responsabilmente i propri impegni nella società.
I Salesiani Cooperatori si rendono presenti in associazioni, movimenti e gruppi apostolici, agenzie educative e organismi che si prefiggono in modo speciale il servizio alla gioventù e alla famiglia, che promuovono la solidarietà con i popoli in via di sviluppo, la giustizia e la pace.

§3. L'Associazione segue con particolare attenzione la realtà del volontariato sociale. Aderisce a proposte formative e partecipa ad iniziative di organismi d'ispirazione cristiana.

§4. L'Associazione s'impegna a favorire il dialogo interculturale e interreligioso.


art. 4. Strutture in cui operare

I Salesiani Cooperatori promuovono l'avvio e il funzionamento di opere associative, attivandosi negli ambienti nei quali sono inseriti; in modo particolare:
- in quelli civili, culturali, socio-economici e politici: prestando attenzione all'educazione della gioventù e alla vita delle famiglie;
- in quelli ecclesiali: offrendo responsabilmente la propria collaborazione ai vescovi e ai parroci, specialmente nelle comunità parrocchiali;
- negli ambienti animati dalla Congregazione Salesiana, dall'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice o da altri Gruppi della Famiglia salesiana;
- nelle opere gestite da altre comunità religiose e movimenti ecclesiali.


art. 5. Opere direttamente gestite dall'Associazione o da membri dell'Associazione.

§1. I Salesiani Cooperatori possono attuare il loro impegno apostolico in opere gestite direttamente dall'Associazione o da membri dell'Associazione. Tali opere devono esprimere nelle proprie caratteristiche e nelle proprie finalità lo spirito ed il carisma dell'Associazione stessa, secondo quanto sarà definito nei rispettivi Statuti..

§2. La responsabilità della gestione sarà sempre direttamente collegata all'Associazione locale che ha promosso l'opera o ai membri che si sono direttamente assunti la gestione, senza oneri per i livelli superiori della Associazione stessa. In quelle realtà in cui lo si consideri opportuno, si potrà iniziare il processo per il riconoscimento civile, in vista di un più ampio sviluppo dell'opera stessa in campo civile.

Cap. II
Salesiano Cooperatore e Salesiana Cooperatrice in comunione e collaborazione


art. 6. Spirito di famiglia

§1. Per far crescere il senso di appartenenza all'Associazione, i Salesiani Cooperatori si sostengono l'un l'altro con scambio di beni spirituali.

§2. Manifestano in modo concreto la loro solidarietà umana e cristiana ai Salesiani Cooperatori ammalati e in difficoltà, accompagnandoli anche con l'affetto e la preghiera.

§3. In comunione con i Salesiani Cooperatori defunti e grati alla loro testimonianza, pregano per loro e ne continuano con fedeltà la missione.

§4. Nella fedeltà al Magistero della Chiesa e ai suoi orientamenti pastorali sulle tematiche della famiglia e nello spirito di carità cristiana, l'Associazione manifesta attenzione verso gli associati che subiscono le conseguenze di situazioni di separazione e/o divorzio. L'Associazione li accompagna nel difficile cammino esistenziale e di fede che percorrono. Tale atteggiamento sarà ricambiato con l'impegno a vivere la propria condizione confidando nell'infinita misericordia del Padre, e conservando un tenore di vita coerente con i doveri fondamentali assunti con la Promessa.

§5. In spirito di famiglia l'Associazione si mostra aperta ai religiosi ed alle religiose della Famiglia salesiana che per valide ragioni hanno lasciato il proprio Istituto, e si sentono sempre legati allo spirito di Don Bosco. Per questi l'eventuale entrata ufficiale nell'Associazione richiede un cammino formativo adeguato alla loro nuova situazione.


art. 7. Corresponsabili nell'azione

Perché la corresponsabilità nella missione si traduca in corresponsabilità nell'azione:

§1. nell'ambito dell'Associazione gli incarichi, a qualsiasi livello, sono esercitati in spirito di servizio secondo i principi di comunione, di corresponsabilità e di cooperazione;

§2. nella diversità delle situazioni e degli impegni, i Salesiani Cooperatori portano all'Associazione il proprio valido contributo. Tutti sono chiamati a partecipare, in vari modi, alla vita dell'Associazione:
- i giovani, portatori di dinamismo, contribuiscono alla missione comune con la loro sensibilità e capacità creativa;
- gli adulti e gli anziani, con la loro esperienza matura e lunga fedeltà, apportano la testimonianza di una vita radicata in Cristo e vissuta nelle realtà temporali: famiglia, impegno nell'ambito del proprio lavoro e della cultura, esercizio delle responsabilità sociali, economiche e politiche;
- coloro che sono impossibilitati a svolgere un'attività potenziano l'azione educativa e l'apostolato di tutti con l'offerta della loro sofferenza e della preghiera;
- i membri del clero diocesano, come Salesiani Cooperatori, offrono il servizio del proprio ministero.


art. 8. Solidarietà economica

§1. Il senso d'appartenenza e di corresponsabilità coinvolge anche l'aspetto economico dell'Associazione. Per il suo funzionamento e per l'attuazione della missione a livello locale, provinciale e mondiale i Salesiani Cooperatori la sostengono con contributi annuali.

§2. Vivono la solidarietà anche attraverso le offerte inviate al Rettor Maggiore per sostenere, secondo le proprie possibilità, le necessità mondiali dell'Associazione, iniziative missionarie ed altri progetti legati alla missione salesiana.


art. 9. Legami particolari con la Società di San Francesco di Sales e l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice

§1. Le relazioni con i confratelli SDB e le consorelle FMA si sviluppano in un clima di reciproca fiducia. L'animazione dei Centri costituiti presso le opere salesiane coinvolge i Delegati e le Delegate, la Comunità religiosa ispettoriale e locale, nel compito di contribuire alla formazione degli associati, perché promuovano e testimonino il carisma salesiano, soprattutto nell'ambiente laicale.

§2. Ispettori ed Ispettrici, con la collaborazione dei Direttori e delle Direttrici, garantiscono l'unità nella comunione e nella missione. S'impegnano a promuovere la crescita spirituale dei Centri e coinvolgono le comunità religiose nella testimonianza dei valori della santità e nel servizio generoso dell'animazione.


art. 10. Legami con i Gruppi della Famiglia salesiana

§1.I Salesiani Cooperatori, riconoscendo la comune spiritualità e missione che li unisce agli altri Gruppi della Famiglia salesiana, sono solidali nel fronteggiare le sfide pastorali della missione salesiana nel mondo.

§2. Per realizzare concretamente la comunione con i Gruppi della Famiglia salesiana, i Salesiani Cooperatori sono chiamati a promuovere e condividere incontri, celebrazioni, giornate di formazione e di aggiornamento, momenti di animazione, amicizia e familiarità, giornate di preghiera, ritiri ed esercizi spirituali.

§3. Sono particolarmente aperti alla collaborazione con le associazioni salesiane laicali nel rispetto delle rispettive identità.

Cap. III
Lo spirito salesiano del Salesiano Cooperatore e della Salesiana Cooperatrice


art. 11. Stile di azione

§1. Don Bosco è stato un uomo pratico e intraprendente, lavoratore infaticabile e creativo, animato da ininterrotta e profonda vita interiore. I Salesiani Cooperatori, fedeli al suo spirito, attenti alla realtà, hanno il senso del concreto. Discernono i segni dei tempi e si sforzano di dare risposte adeguate ai principali bisogni giovanili emergenti dal territorio e dalla società civile, con spirito di iniziativa. Sono pronti a verificare e riadattare costantemente la propria azione.

§2. Accompagnano la loro azione con un atteggiamento di contemplazione, che li spinge a ricercare e riconoscere il mistero della presenza di Dio nel quotidiano ed il volto di Cristo nei fratelli. Pertanto, affrontano con serenità le difficoltà della vita, le gioie e le sofferenze, e accettano la croce che accompagna il lavoro apostolico.


art. 12. Vita spirituale

§1. I Salesiani Cooperatori alimentano la loro vita interiore attraverso la partecipazione ai sacramenti, il dialogo quotidiano con il Signore e la lectio divina.

§2. Celebrano le festività della tradizione salesiana.

§3. Partecipano agli esercizi spirituali annuali e ai ritiri proposti dall'Associazione, o ad analoghe iniziative ecclesiali.

§4. Valorizzano la direzione spirituale come accompagnamento esercitato, in particolare, da salesiani (religiosi, religiose e laici).

Cap. IV
Appartenenza e formazione
del Salesiano Cooperatore e della Salesiana Cooperatrice


art. 13 Entrata nell'Associazione

§1. L'aspirante, completato il processo di formazione, presenta al Consiglio locale la domanda scritta di poter entrare nell'Associazione.

§2. Il Consiglio locale trasmette la domanda dell'aspirante, accompagnata dalla propria valutazione, al Consiglio provinciale, che sulla base di tale valutazione procede alla approvazione definitiva.

§3. L'entrata nell'Associazione si realizza mediante la Promessa personale accolta, a nome dell'Associazione, dal Coordinatore provinciale o da altro associato da lui delegato.


art. 14. Senso di appartenenza

§1. Per far crescere il senso di appartenenza all'Associazione ed alimentare costantemente la propria vocazione, il Consiglio di ogni Centro locale s'impegna ad offrire annualmente ai Salesiani Cooperatori la possibilità di rinnovare la Promessa, preferibilmente in occasione di una festività salesiana.

§2. Il mancato rinnovo della Promessa per un periodo di tre anni, senza un valido motivo, accompagnato da immotivata assenza dalla vita associativa, impegnerà il Consiglio locale a verificare la situazione di distacco dalla vita del Centro.

§3. Il Consiglio locale ha la responsabilità fraterna di contattare e accompagnare il Salesiano Cooperatore o la Salesiana Cooperatrice che si sono allontanati, invitandoli ad un processo di discernimento sulla loro situazione di appartenenza all'Associazione.

§4. I Salesiani Cooperatori che sono particolarmente impegnati in altre realtà apostoliche o di volontariato portano il loro carisma specifico, dilatano l'opera dell'Associazione e arricchiscono il Centro con la condivisione della loro esperienza.


art. 15. Iniziative di formazione iniziale

§1. Il processo della formazione accompagna gli associati in tutta la loro vita, perché il Signore chiama sempre attraverso la continua evoluzione delle situazioni personali ed ambientali.

§2. Per accompagnare il processo di discernimento dell'aspirante, l'Associazione promuove percorsi formativi strutturati e flessibili, sia comunitari, sia personali. Questi includono lo studio e l'analisi di alcune tematiche formative riferite alla sfera umana, cristiana, ecclesiale, salesiana:

- Parola di Dio
- Documenti della Chiesa
- Vita e opera di Don Bosco
- Sistema Preventivo di Don Bosco
- Progetto di Vita Apostolica dell'Associazione
- Documenti del Rettor Maggiore
- Documenti dell'Associazione
- Spiritualità e Santità salesiana
- Storia e sviluppo del carisma della Famiglia salesiana.
§3. Fa parte integrante della formazione iniziale un impegno apostolico salesiano e la partecipazione alla vita del Centro.


art. 16. Iniziative di formazione permanente

§1. Consapevoli dell'esigenza della formazione permanente, i Salesiani Cooperatori:
- sviluppano le proprie doti umane, per assolvere sempre meglio le responsabilità familiari, professionali e civili;
- maturano la propria fede e carità, crescendo nell'unione con Dio, per rendere la loro vita più evangelica e più salesiana;
- dedicano tempo alla riflessione e allo studio, per approfondire la Sacra Scrittura, la dottrina della Chiesa, la conoscenza di Don Bosco, i documenti salesiani;
- si qualificano per l'apostolato e per il servizio cui sono chiamati.

§2. Sono iniziative particolarmente formative:
- le riunioni periodiche, almeno mensili, svolte secondo le esigenze di vita e di apostolato dei membri del Centro; e altre forme di incontro, possibilmente aperte al territorio e alla società civile;
- i momenti intensi di preghiera e di discernimento;
- i contatti con i Gruppi della Famiglia salesiana a tutti i livelli;
- l'approfondimento dei sussidi della Famiglia salesiana, con attenzione preferenziale al Bollettino Salesiano.

§3. Hanno rilevanza sul piano formativo gli incontri e le iniziative di programmazione o di revisione che l'Associazione promuove a livello locale, provinciale, regionale e mondiale, nonché quelli promossi su tematiche specifiche da e con altre componenti della Famiglia salesiana.
La partecipazione a tali iniziative, promosse dai livelli superiori dell'Associazione o da parte di responsabili e/o rappresentanti dei Centri locali, va adeguatamente preparata, ed i frutti vanno condivisi fra tutti i membri del Centro.

§4. L'Associazione s'impegna ad utilizzare i molteplici mezzi di comunicazione sociale e le nuove tecnologie per collaborare al dialogo culturale, per favorire lo sviluppo della capacità critica e per elaborare programmi formativi accessibili in vari modi.


art. 17. La formazione al servizio di responsabilità

§1. Il servizio di animazione e di responsabilità nell'Associazione è servizio di apostolato, attraverso il quale l'Associazione cresce e matura nella comunione, nella vita spirituale e nella missione salesiana. A tutti i Salesiani Cooperatori può essere richiesto di offrire, per un tempo determinato, le proprie energie e capacità per un servizio di animazione e responsabilità.

§2. I Salesiani Cooperatori accolgono con disponibilità il tempo di servizio di responsabilità che viene loro richiesto, lo vivono con discernimento e approfondiscono la loro formazione specifica, necessaria per qualificare il loro impegno, secondo i programmi stabiliti dall'Associazione.
Al termine del loro servizio di responsabilità, testimoniano la loro appartenenza con atteggiamenti di semplicità e disponibilità nell'Associazione.

Cap. V
Organizzazione dell'Associazione


art. 18. Centri locali e loro coordinamento a livello provinciale

§1. I Centri locali ordinariamente raggruppano un numero minimo di sei associati che vivono ed operano in un determinato territorio. Si organizzano a livello provinciale, appena sia possibile, con un numero adeguato di almeno tre Centri.

§2. I Centri locali possono articolarsi in gruppi d'interesse e d'impegno specifico, sempre seguiti e animati dal Consiglio locale. È conveniente che un membro di tali eventuali gruppi faccia parte del Consiglio.

§3. Associati residenti in un territorio dove non esiste un Centro locale, rimangono sempre collegati con quello più vicino, che mantiene i contatti con loro e ne favorisce la partecipazione alle attività.

§4. L'Associazione è aperta alla possibilità di costituire Centri di Salesiani Cooperatori ovunque la missione salesiana lo richieda, con modalità definite dal Consiglio provinciale.

§5. Gli associati impegnati all'interno di una realtà apostolica ed educativa salesiana possono dar luogo alla nascita di un Centro di Salesiani Cooperatori che fanno riferimento alla realtà di quell'opera.
Tali Centri s'impegneranno a proporre ai laici operanti nell'opera salesiana un cammino di avvicinamento all'Associazione.

§6. Salesiani Cooperatori in situazioni straordinarie, che non hanno la possibilità di far riferimento ad un Centro locale, saranno direttamente collegati al Consiglio provinciale con modalità definite dal Consiglio stesso, che potrà sollecitare a tal fine il ricorso alle moderne tecnologie della comunicazione.

§7. Nell'Ispettore si riconosce, a livello provinciale e nel territorio di riferimento, colui che rappresenta il Rettor Maggiore nei servizi di animazione, di guida carismatica e di promozione della Famiglia salesiana.

§8. Nei centri eretti presso le comunità delle FMA il Rettor Maggiore, con il consenso della Superiora Generale delle FMA, delega all'Ispettrice di riferimento il servizio di animazione, guida e promozione.

§9. Qualora venisse decisa la soppressione di un'Opera salesiana dei SDB o delle FMA, alla quale faceva riferimento un Centro locale dell'Associazione, il Centro locale s'impegnerà a garantire la continuità della presenza salesiana nel territorio, lavorando in stretta intesa con la Chiesa locale e con il consenso del Vescovo diocesano.
L'Ispettore e l'Ispettrice concorderanno con i responsabili del Centro locale la soluzione di eventuali problemi logistici e organizzativi, conseguenti alla soppressione dell'Opera, e s'impegneranno ad assicurare la necessaria animazione spirituale mediante la conferma di un delegato o di una delegata.

§10. Quando i Centri locali sono eretti presso opere di SDB ed FMA vicine tra loro, è opportuno che si stabiliscano rapporti d'intesa e di collaborazione, propri di quanti riconoscono di avere in comune la stessa missione e lo stesso spirito, nel rispetto dell'autonomia di ogni Centro.


art. 19. Il Consiglio locale

§1. L'Associazione a livello locale è retta collegialmente da un Consiglio.

§2. Il Consiglio locale è costituito da membri eletti dai Salesiani Cooperatori del Centro locale. È composto da un numero conveniente di Consiglieri - ordinariamente da tre a sette e non oltre un terzo dei membri del Centro - , dal delegato SDB o dalla delegata FMA con voce attiva.

§3. I Consiglieri eletti durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un solo ulteriore triennio.


art. 20. Compiti e ruoli principali del Consiglio locale

§1. Per assicurare il funzionamento dell'Associazione in ordine alle sue finalità apostoliche, in comunione con il Consiglio provinciale, i compiti principali del Consiglio locale sono:
- progettare, promuovere e coordinare le iniziative formative e apostoliche dei membri;
- curare i legami di unione con la Congregazione salesiana, con l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e con gli altri Gruppi della Famiglia salesiana;
- decidere la convocazione di assemblee;
- provvedere all'amministrazione dei beni dell'Associazione;
- accompagnare gli aspiranti nel loro inserimento nel Centro e qualificarne il cammino formativo, d'intesa con il Consiglio provinciale;
- far fruttificare per il bene dell'Associazione le competenze professionali e le ricchezze spirituali di tutti gli associati, valorizzando le differenze ed indirizzandole costruttivamente verso il dono dell'unità;
- animare iniziative che favoriscano la fedeltà vocazionale degli associati e una partecipazione attiva alla vita del Centro.
Il rinnovo periodico della Promessa sarà un momento celebrativo qualificato di questo cammino di fedeltà.

§2. Ogni Consiglio locale elegge tra i membri eletti:
- un Coordinatore, che ha facoltà di scegliere tra i Consiglieri un vice-coordinatore;
- un Amministratore;
- un Segretario.
Ogni Consiglio designa un incaricato della formazione tra i membri del Centro; in caso di mancata istituzione di tale figura, il Coordinatore ne assume il compito.

§3. È pure compito del Consiglio locale:
- promuovere la vocazione del Salesiano Cooperatore, progettando e attuando possibili iniziative per accogliere gli aspiranti;
- determinare gli ambiti di coordinamento inerenti alla formazione e alla missione nell'Associazione;
- diffondere e far conoscere la spiritualità di Don Bosco;
- esprimere il parere in merito all'accettazione dell'aspirante per trasmetterla al Consiglio provinciale;
- verificare collegialmente le iniziative realizzate dai propri membri;
- adottare iniziative per favorire un ottimale funzionamento del Centro, nel rispetto delle disposizioni del Progetto di vita apostolica dell'Associazione.


art. 21. Compiti e ruoli interni al Consiglio locale

Diversi sono i compiti affidati ai Consiglieri che assumono responsabilità di governo all'interno del Consiglio.

§1. Al Coordinatore locale spetta:
- convocare le riunioni, presiederle, coordinarne i lavori, curare l'esecuzione delle decisioni adottate;
- informare gli organismi superiori sulla vita e sulle attività dell'Associazione;
- appresentare l'Associazione e tenere i rapporti ufficiali, a nome del Consiglio, con gli organismi laicali ed ecclesiali e con gli altri Gruppi della Famiglia salesiana;
- partecipare alla Consulta locale ed ispettoriale della Famiglia salesiana;
- prendere decisioni in caso d'urgenza, nell'ambito delle competenze del Consiglio, rendendone successivamente conto;
- convocare le elezioni per il rinnovo del Consiglio, preparare relazioni di verifica al termine di ogni triennio, e attendere con cura al passaggio di consegne tra il Consiglio uscente e quello entrante;
- sostenere e sviluppare nel Centro i programmi e le iniziative proposte dal Consiglio provinciale;
- presentare al Consiglio provinciale le richieste di ammissione all'Associazione, accompagnate dalla valutazione del Consiglio locale e dalle informazioni necessarie.

§2. All'Amministratore locale spetta:
- tutelare i beni appartenenti all'Associazione;
- stimolare la solidarietà economica degli associati;
- promuovere iniziative di finanziamento delle varie attività programmate;
- suggerire possibilità di fonti di sostegno e di aiuto economico;
- promuovere fondi di solidarietà per un'azione di sussidiarietà verso le realtà associative più precarie;
- tenere aggiornati i libri di contabilità;
- presentare il bilancio preventivo e consuntivo al Consiglio locale;
- presentare annualmente il rendiconto finanziario al Consiglio provinciale.

§3. Al Segretario spetta:
- redigere il verbale delle riunioni;
- curare l'aggiornamento e la tenuta della documentazione d'archivio del Consiglio;
- comunicare periodicamente l'aggiornamento dei dati al Consiglio provinciale;
- collaborare con il Coordinatore nella gestione degli atti giuridici con la Chiesa e con la società civile e nelle comunicazioni interne all'Associazione.

§4. Al Responsabile della formazione, d'intesa con il Consiglio provinciale, spetta:
- predisporre il programma formativo per gli aspiranti;
- preparare il programma annuale di formazione permanente;
- curare e seguire tutti gli aspetti specifici della formazione.


art. 22. Delegati e Delegate

§1. Gli Ispettori e le Ispettrici, attraverso i Delegati e le Delegate, animano i Centri costituiti presso le loro opere o collegati alle loro Ispettorie.

§2. Ogni Consiglio locale ha il Delegato o la Delegata locale. Ogni Consiglio provinciale ha il Delegato e la Delegata provinciale. Il Consiglio mondiale ha il Delegato e la Delegata mondiale. Questi sono animatori spirituali, responsabili soprattutto della formazione salesiana apostolica. A norma del presente Regolamento, fanno parte di diritto dei rispettivi Consigli.

§3. Delegati e Delegate dei livelli locale e provinciale sono nominati dal proprio Ispettore o Ispettrice, udito il parere dei membri del rispettivo Consiglio e tenute presenti, per quanto è possibile, le esigenze dei Centri.

§4. Se il Centro locale non è eretto presso un'opera salesiana di SDB o FMA, l'Ispettore può nominare come Delegato locale un Salesiano Cooperatore o una Salesiana Cooperatrice o altro membro della Famiglia salesiana adeguatamente preparati.

§5. Un Delegato o una Delegata, dove è necessario od opportuno, possono ricoprire l'incarico per più Centri locali.


art. 23. Compiti specifici di Delegati e Delegate

§1. I Delegati e le Delegate stimolano la responsabilità dei Consigli e ne sollecitano l'autonomia organizzativa nella comunione carismatica con la Società di San Francesco di Sales e con l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

§2. I Delegati e le Delegate offrono un servizio di guida spirituale, educativa e pastorale per sostenere un apostolato sempre più efficace dei Salesiani Cooperatori verso i giovani.

§3. Delegati e Delegate provinciali animano i Delegati e le Delegate dei Centri locali per favorirne l'assunzione di responsabilità in merito al proprio compito di animazione spirituale dei Salesiani Cooperatori e di corresponsabilità nella loro formazione salesiana apostolica.

§4. I Delegati e le Delegate provinciali, d'intesa con il Delegato e la Delegata regionale e mondiale, promuovono attività di aggiornamento e formazione di tutti i Delegati e le Delegate della Provincia, aperte alla partecipazione dei responsabili dell'Associazione, sulla dimensione carismatica salesiana, con specifico riferimento al loro compito di animazione spirituale.


art. 24. Organizzazione delle Province e dei Consigli provinciali

§1. I Centri locali di un determinato territorio - stabilito dal Rettor Maggiore con il Consiglio mondiale - costituiscono una Provincia.

§2. A livello provinciale l'Associazione è retta collegialmente da un Consiglio provinciale.

§3. Il Consiglio provinciale è costituito da membri eletti dai Consiglieri dei Centri locali. È composto da un numero conveniente di Consiglieri - da quattro a dodici - nonché dal Delegato Ispettoriale SDB e dalla Delegata Ispettoriale FMA con voce attiva.

§4. Ogni Consiglio provinciale elegge tra i suoi membri laici:
- un Coordinatore, che ha facoltà di scegliere tra i Consiglieri un vice-coordinatore;
- un Amministratore;
- un Segretario;
- un Responsabile della formazione.
I Consiglieri provinciali eletti durano in carica tre anni e possono essere rieletti, senza interruzione, per un ulteriore triennio.


art. 25. Compiti e ruoli principali del Consiglio provinciale

Per assicurare il funzionamento dell'Associazione in ordine alle sue finalità apostoliche, in comunione con il Consiglio mondiale, i compiti principali del Consiglio provinciale sono:
- progettare, promuovere e coordinare le iniziative formative e apostoliche dei membri;
- promuovere la collaborazione tra i Centri locali, incontrandoli e sostenendo l'impegno dei Consigli locali stessi;
- stabilire con i Consigli locali i percorsi di formazione iniziale e permanente, secondo gli orientamenti dell'Associazione;
- accettare l'aspirante dopo aver ascoltato la proposta e il parere del Consiglio locale e richiedere gli attestati alla Segreteria Esecutiva Mondiale (SEM);
- emettere l'atto collegiale di una dimissione;
- curare i legami di unione con la Società di San Francesco di Sales, con l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e con gli altri Gruppi della Famiglia salesiana;
- dare il parere per la nomina del proprio Delegato o Delegata provinciale;
- promuovere momenti forti di spiritualità e di esercizi spirituali;
- curare e animare iniziative che favoriscono la fedeltà vocazionale degli associati e una partecipazione attiva alla vita dell'Associazione;
- ricevere ed esaminare il rendiconto finanziario della gestione economica dei Centri locali;
- approvare il rendiconto finanziario della propria gestione economica;
- convocare e organizzare il Congresso provinciale;
- partecipare alle iniziative della Consulta regionale;
- provvedere all'amministrazione dei beni dell'Associazione.


art. 26. Compiti e ruoli dei membri del Consiglio provinciale

Diversi sono i compiti affidati ai Consiglieri che assumono responsabilità di governo all'interno del Consiglio.

§1. Al Coordinatore provinciale spetta:
- rappresentare l'Associazione e tenere i rapporti ufficiali, a nome del Consiglio, con gli organismi laicali ed ecclesiali e con gli altri Gruppi della Famiglia salesiana;
- prendere decisioni in caso di urgenza, nell'ambito delle competenze del Consiglio provinciale, rendendone successivamente conto;
- convocare le riunioni, presiederle, coordinarne i lavori, curare l'esecuzione delle deliberazioni;
- convocare le elezioni per il rinnovo del Consiglio, preparare relazioni di verifica al termine di ogni triennio e attendere con cura al passaggio di consegne tra il Consiglio uscente e quello entrante;
- in accordo con i responsabili locali, accompagnare i Cooperatori impossibilitati ad avere regolari contatti con il Centro;
- collaborare con il Consigliere mondiale della Regione, promuovendone le iniziative e informandolo sulla vita e le attività dell'Associazione;
- partecipare attivamente alla Consulta Ispettoriale della Famiglia salesiana.

§2. All'Amministratore provinciale spetta:
- tutelare i beni appartenenti all'Associazione;
- animare la solidarietà economica dei Centri locali;
- suggerire possibili fonti di sostegno e di aiuto economico;
- promuovere fondi di solidarietà per un'azione di sussidiarietà verso le realtà associative più precarie;
- tenere aggiornati i libri di contabilità;
- presentare il bilancio preventivo e consuntivo al Consiglio provinciale;
- presentare il rendiconto finanziario annuale al Consiglio mondiale.

§3. Al Segretario provinciale spetta:
- redigere il verbale delle riunioni;
- curare l'aggiornamento e la tenuta della documentazione d'archivio del Consiglio;
- comunicare periodicamente l'aggiornamento dei dati al Consiglio mondiale;
- collaborare con il Coordinatore nella gestione degli atti giuridici con la Chiesa e con la società civile e nelle comunicazioni interne all'Associazione.

§4. Al Responsabile della formazione spetta:
- redigere un piano formativo per gli aspiranti da concordare con i responsabili locali della formazione;
- redigere programmi di formazione permanente a livello provinciale;
- curare e seguire tutti gli aspetti specifici della formazione nella Provincia.


art. 27. Compiti specifici del Consiglio provinciale

§1. È compito del Consiglio provinciale erigere, fondere e sopprimere i Centri locali mediante Decreto firmato dal Coordinatore provinciale, con il consenso dell'Ispettore SDB o dell'Ispettrice FMA.
Per erigere un Centro locale fuori dalle opere di SDB o di FMA occorre il consenso scritto del Vescovo diocesano.

§2. La fusione di un Centro locale presso un'opera di FMA con un Centro locale presso un'opera di SDB, o viceversa, si realizza con atto collegiale del Consiglio provinciale, uditi i rispettivi Consigli locali, con il consenso dell'Ispettore e dell'Ispettrice competenti, mediante decreto del Coordinatore provinciale.
Il nuovo Centro locale assume la situazione economica dei due Centri locali precedenti, salva diversa disposizione del Decreto di fusione.

§3. Il Consiglio provinciale definisce le modalità di costituzione di Centri di Salesiani Cooperatori là dove la missione salesiana lo richieda.

§4. Il Congresso provinciale è formato dal Consiglio provinciale e dai Consigli dei Centri locali. I suoi compiti principali sono:
- stabilire orientamenti e indicazioni concrete per il Consiglio provinciale nei campi della formazione, della missione e dell'organizzazione a livello provinciale;
- verificare l'andamento dell'Associazione nella provincia;
- eleggere il Consiglio provinciale.
Il Congresso provinciale è convocato dal Coordinatore provinciale almeno ogni tre anni in occasione del rinnovo del Consiglio provinciale.


art. 28. La Consulta regionale

§1. Nazioni con più province aventi affinità linguistiche, culturali, geografiche costituiscono, con il consenso del Rettor Maggiore, una Consulta regionale.

§2. Le Consulte regionali, quali organi di coordinamento e di animazione, hanno come finalità il servizio per una più efficace collaborazione nella comunione tra i Consigli provinciali e il Consiglio mondiale. Ogni Consulta rappresenta un luogo di confronto e di comunicazione per condividere piani di formazione e di apostolato a beneficio di tutta la Regione.

§3. Fanno parte della Consulta regionale: il Consigliere mondiale della Regione che la presiede, i Coordinatori provinciali, il Delegato SDB e la Delegata FMA ed altri responsabili (formazione, amministrazione, segreteria) secondo quanto stabilito dal Direttorio della stessa Consulta.

§4. Il Delegato e la Delegata della Consulta sono designati dagli Ispettori e dalle Ispettrici interessati.

§5. Le modalità di incontro, di organizzazione e coordinamento della Consulta regionale e del Congresso regionale vanno definiti nel Direttorio.


art. 29. Il Congresso regionale

§1. Il Congresso regionale è costituito da tutti i membri dei Consigli provinciali di una Regione e dai membri della Consulta regionale.

§2. Il Congresso regionale è convocato dal Consigliere mondiale della Regione.

§3. Compiti del Congresso regionale sono:
- redigere il regolamento per il funzionamento del Congresso regionale;
- eleggere il nuovo Consigliere mondiale della Regione secondo le modalità approvate dal Rettor Maggiore e tenendo conto che i membri religiosi votanti non possono superare 1/3 degli aventi diritto al voto;
- stabilire i criteri di partecipazione e le modalità di elezione dei responsabili della Consulta regionale;
- eleggere i Responsabili della Consulta regionale, non necessariamente tra i membri del Congresso;
- verificare periodicamente lo stato dell'Associazione nella regione e dare indicazioni operative.


art. 30. Il ministero del Rettor Maggiore

Nell'esercizio del suo ministero, attuato personalmente o attraverso il suo Vicario, o altro suo rappresentante, il Rettor Maggiore si avvale ordinariamente del Consiglio mondiale dei Salesiani Cooperatori, soprattutto per animare l'intera Associazione e coordinare le iniziative formative ed apostoliche.


art. 31. Il Consiglio mondiale

§1. Per raggiungere gli scopi essenziali del Progetto di Vita Apostolica e per una più efficace vitalità e collaborazione interna, il Rettor Maggiore si avvale di un Consiglio a livello mondiale.

§2. Il Consiglio mondiale collabora con il Rettor Maggiore e il suo Vicario per il governo e l'animazione dell'Associazione: fornisce orientamenti generali in ordine alle iniziative vocazionali, formative, apostoliche, organizzative e amministrative, affidate all'animazione dei Consiglieri mondiali.

§3. Il Consiglio mondiale è composto da:
- il Coordinatore mondiale;
- l'Amministratore mondiale;
- il Segretario mondiale;
- il Delegato mondiale SDB;
- la Delegata mondiale FMA, rappresentante dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice per i Salesiani Cooperatori presso le loro opere;
- i Consiglieri mondiali delle singole Regioni, eletti dai rispettivi Congressi regionali.

§4. I compiti del Consiglio mondiale sono:
- favorire il collegamento di tutte le Regioni con il Rettor Maggiore;
- conoscere la realtà delle diverse Regioni e presentarla al Rettor Maggiore;
- fornire al Rettor Maggiore opportune ed utili informazioni per procedere all'adozione di decisioni e orientamenti;
- orientare e promuovere l'applicazione pratica delle decisioni e degli orientamenti del Rettor Maggiore per l'Associazione.

§5. I compiti specifici dei Consiglieri mondiali vengono definiti dal Consiglio in sede di prima riunione contestualmente alla nomina del Coordinatore, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto nel Progetto di Vita Apostolica, mediante l'adozione di uno specifico Direttorio.
In esso vengono definite anche le modalità di partecipazione dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio mondiale.

§6. Il Consiglio mondiale approva i Direttorii predisposti ai livelli regionale e provinciale dagli organi competenti.

§7. Il Consiglio mondiale presenta al Rettor Maggiore, per ogni Regione, le modalità di elezione del Consigliere mondiale. Queste possono avvenire anche per corrispondenza.

§8. Il Consiglio mondiale garantisce l'animazione a livello mondiale attraverso appositi strumenti di comunicazione nelle lingue principali dell'Associazione.

art. 32. Funzionamento del Consiglio mondiale

§1. Per rendere più agevole e funzionale la sua azione, il Consiglio mondiale si avvale di una Segreteria Esecutiva Mondiale (SEM) della quale fanno parte il Coordinatore mondiale, il Consigliere Segretario mondiale, il Consigliere Amministratore mondiale, il Delegato mondiale SDB e la Delegata mondiale FMA.

§2. Per la nomina del Coordinatore mondiale, i Consiglieri mondiali per la Regione, il Delegato mondiale SDB e la Delegata mondiale FMA propongono al Rettor Maggiore una terna di nomi, scelti anche fuori dal Consiglio.
A scrutinio segreto si eleggono l'Amministratore mondiale e il Segretario mondiale, che possono essere scelti anche esternamente al Consiglio. Nel caso fossero eletti membri del Consiglio, il secondo eletto delle Regioni di loro appartenenza subentrerà nell'incarico di Consigliere mondiale.

§3. Tutti i membri eletti del Consiglio mondiale durano in carica sei anni, e ordinariamente non saranno rieletti per un secondo sessennio consecutivo.

§4. Le direttive del Consiglio mondiale diventano esecutive dopo l'approvazione del Rettor Maggiore.

§5. Ai lavori del Consiglio mondiale possono essere invitati, senza diritto di voto, i Coordinatori mondiali, le Delegate e i Delegati emeriti.

art. 33. Il Congresso mondiale

§1. Il Congresso mondiale, espressione massima di rappresentanza dell'Associazione, raduna Salesiani Cooperatori da tutte le Regioni in unità e comunione con il Rettor Maggiore, secondo criteri di partecipazione e modalità organizzative definite, di volta in volta, in base alle finalità specifiche del Congresso.
Il Congresso mondiale è indetto prevalentemente per:
- approvare modifiche al Progetto di Vita Apostolica;
- affrontare temi di interesse specifico, a livello mondiale;
- stabilire linee operative sui temi posti all'ordine del giorno;
- celebrare momenti particolarmente importanti della vita e della storia dell'Associazione e della Chiesa.

§2. Compete al Rettor Maggiore, su proposta del Consiglio mondiale, determinare il tema, la sede e i partecipanti, dei Congressi mondiali ordinari e straordinari, affidandone l'organizzazione alla Segreteria Esecutiva Mondiale (SEM).

art. 34. L'amministrazione dei beni dell'Associazione

Il Rettor Maggiore con il Consiglio mondiale amministra i beni dell'Associazione a livello mondiale.
Egli rappresenta l'autorità competente a concedere ai Consigli locali e provinciali le licenze per porre gli atti di straordinaria amministrazione e per le alienazioni, che non richiedono la licenza della Sede Apostolica, fermo restando il disposto dell'art. 39 dello Statuto.

art. 35. Disposizioni finali

§1. I Salesiani Cooperatori rispettano ed applicano il presente Regolamento.

§2 Per rendere flessibili e adattabili alle realtà territoriali dell'Associazione i principi e le prescrizioni in esso contenuti, le strutture di animazione e governo previste dal presente regolamento possono predisporre appositi Direttorii, che integrano e/o applicano aspetti specifici del Regolamento riguardanti il governo e l'animazione dei Centri.
Ogni Direttorio viene sottoposto alla valutazione del Consiglio competente (locale/provinciale) che lo accetta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, e lo presenta al Consiglio immediatamente superiore per la definitiva approvazione.
Nel caso delle Consulte regionali, i Direttorii saranno predisposti dal Congresso regionale e presentati al Consiglio mondiale per l'approvazione definitiva.
Il medesimo processo si applica per l'approvazione delle modifiche dei diversi Direttorii.

§3. Il presente Regolamento potrà essere modificato su proposta del Moderatore Supremo, del Consiglio mondiale o dei Consigli provinciali. In qualsiasi caso spetta al Superiore dell'Associazione approvare l'iniziativa di modifica, che sarà opportunamente pubblicata.

§4. La proposta di modifica dovrà:
- offrire la presentazione chiara e dettagliata dei motivi che possono giustificare la modifica;
- definire gli obiettivi concreti che persegue;
- indicare i principi in cui si articola.
Il processo di modifica viene determinato dal Consiglio mondiale, sotto la supervisione del Rettor Maggiore. La proposta di modifica dovrà essere approvata successivamente dalla maggioranza assoluta dei partecipanti al Congresso mondiale e dal Superiore dell'Associazione.

Regolamento dei cooperatori salesiani

I. È necessario che i cristiani si uniscano nel bene operare.

In ogni tempo si giudicò necessaria l’unione tra i buoni per giovarsi vicendevolmente nel fare il bene e tener lontano il male. Così facevano i Cristiani della Chiesa primitiva, i quali alla vista dei pericoli, che ogni giorno loro sovrastavano, senza punto sgomentarsi, uniti con un cuor solo ed un’anima sola, animavansi l’un l’altro a stare saldi nella fede e pronti a superare gl’incessanti assalti da cui erano minacciati. Tale pure e l’avviso datoci dal Signore quando disse: Le forze deboli quando sono unite diventano forti, e se una cordicella presa da sola facilmente si rompe, e assai difficile romperne tre riunite: Vis unita fortior, funiculus triplex difficile rumpitur. Così sogliono fare eziandio gli uomini del secolo nei loro affari temporali. Dovranno forse i figliuoli della luce essere meno prudenti, che i figliuoli delle tenebre? No certamente. Noi cristiani dobbiamo unirci in questi difficili tempi, per promuovere lo spirito di preghiera, di carità con tutti i mezzi, che la religione somministra e così rimuovere o almeno mitigare quei mali, che mettono a repentaglio il buon costume della crescente gioventù, nelle cui mani stanno i destini della civile società.


II. La Congregazione Salesiana vincolo di unione.

Questa Congregazione, essendo definitivamente approvata dalla Chiesa, può servire di vincolo sicuro e stabile pei Cooperatori Salesiani. Di fatto essa ha per fine primario di lavorare a benefizio della gioventù sopra cui è fondato il buono o tristo avvenire della società. Con siffatta proposta non intendiamo di dire che questo sia il solo mezzo per provvedere a tale bisogno, perciocchè ve ne sono mille altri, che noi altamente raccomandiamo perche siano posti in opera. Noi a nostra volta ne proponiamo uno ed è l’opera dei Cooperatori Salesiani, pregando cioè i buoni cattolici, che vivono nei secolo, a venire in aiuto ai soci di questa Congregazione. È vero che i membri di essa sono cresciuti notabilmente, ma il lor numero è assai lontano dal poter corrispondere alle quotidiane richieste, che si fanno in vari paesi d’Italia, d’Europa, della China, dell’Australia, dell’America e segnatamente della Repuòblica Argentina. In tutti questi luoghi si fanno quotidiane richieste di sacri ministri, affinchè vadano a prendere cura della pericolante gioventù, che vadano ad aprire Case o Collegi, ad iniziare o almeno sostenere missioni, che sospirano la venuta di evangelici operai. Egli è per accorrere a tante necessità che si cercano Cooperatori.


III. Scopo dei Cooperatori Salesiani.

Scopo fondamentale dei Cooperatori Salesiani si è di fare del bene a se stessi mercè un tenore di vita, per quanto si può, simile a quella che si tiene nella vita comune. Perciocchè molti andrebbero volentieri in un chiostro, ma chi per età, chi per sanità o condizione, moltissirni per difetto di opportunità ne sono assolutamente impediti. Costoro facendosi Cooperatori Salesiani possono continuare in mezzo alle loro ordinarie occupazioni, in seno alle proprie famiglie, e vivere come se di fatto fossero in Congregazione. Laonde dal Sommo Pontefice quest’Associazione è considerata come un Terz’Ordine degli antichi colla differenza, che in quelli si proponeva la perfezione cristiana nell’esercizio della pietà; qui si ha per fine principale la vita attiva nell’esercizio della carità verso il prossimo e specialmente verso la gioventù pericolante.


IV. Maniera di cooperazione.

Ai Cooperatori Salesiani si propone la stessa messe della Congregazione di s. Francesco di Sales, cui intendono associarsi.
1. Promuovere novene, tridui, esercizi spirituali e catechismi, soprattutto in quei luoghi dove si manca di mezzi materiali e morali.
2. Siccome in questi tempi si fa gravemente sentire la penuria di Vocazioni allo Stato Ecclesiastico, così coloro che ne sono in grado prenderanno cura speciale di quei giovanetti ed anche degli adulti, che forniti delle necessarie qualità morali e di attitudine allo studio dessero indizio di esserne chiamati, giovandoli coi loro consigli, indirizzandoli a quelle scuole, a quei Collegi o a que’piccoli seminari, in cui possono essere coltivati e diretti a questo fine. L’Opera di Maria Ausiliatrice tende appunto a questo scopo.
3. Opporre la buona stampa alla stampa irreligiosa, mercè la diffusione di buoni libri; di pagelle, foglietti stampati di qualunque genere in quei luoghi e fra quelle famiglie, cui paia prudente di farlo.
4. In fine la carità verso i fanciulli pericolanti, raccoglierli, istruirli nella fede, avviarli alle sacre funzioni, consigliarli nei pericoli, condurli dove possono essere istruiti nella religione, sono altra messe dei Cooperatori Salesiani. Chi non fosse in grado di compiere alcuna di queste opere per sè, potrebbe farle per mezzo di altri, come sarebbe animare un parente, un amico a volerle prestare. Tutto quello che si raccomanda pei fanciulli pericolanti, si propone eziandio per le ragazze che si trovano in pari condizione.
5. Si può cooperare colla preghiera o col somministrare mezzi materiali dove ne fosse mestieri ad esempio dei fedeli primitivi, che portavano le loro sostanze ai piedi degli Apostoli, affinchè se ne servissero a favore delle vedove, degli orfani e per altri gravi bisogni.


V. Costituzione e governo dell’Associazione.

1. Chiunque ha compiuti i sedici anni può farsi Cooperatore, purchè abbia ferma volontà di conformarsi alle regole quivi proposte.
2. L’associazione è umilmente raccomandata alla benevolenza e protezione del Sommo Pontefice, dei Vescovi, de’Paroci, dai quali avrà assoluta dipendenza in tutte le cose che si riferiscono alla religione.
3. Il Superiore della Congregazione Salesiana è anche il Superiore di quest’Associazione.
4. Il Direttore di ogni Casa della Congregazione è autorizzato ad ascrivere gli associati, trasmettendo di poi nome, cognome e dimora al Superiore, che noterà ogni cosa nel comune registro.
5. Nei paesi e nelle città, dove non esiste alcuna di queste Case, e dove gli associati giungono a dieci, sarà stabilito un Capo col nome di Decurione, che sarà preferibilmente un prete o qualche esemplare secolare. Esso corrisponderà col Superiore, o col Direttore della Casa più vicina.
6. Ogni Cooperatore occorrendo può esporre al Superiore quelle cose, che giudica doversi prendere in considerazione.
7. Ogni tre mesi ed anche più sovente con un bollettino o foglietto a stampa si darà ai soci un ragguaglio delle cose proposte, fatte o che si propongono a farsi. Sul fine poi di ogni anno ai soci saranno comunicate le opere che nel corso dell’anno successivo sembrano doversi di preferenza promuovere, e nel tempo stesso si darà notizia di quelli, i quali nell’anno decorso fossero stati chiamati alla vita eterna, i quali verranno raccomandati alle comuni preghiere. Nel giorno di S. Francesco di Sales, e nella festa di Maria Ausiliatrice ogni Direttore, ogni Decurione radunerà i suoi Cooperatori per animarsi reciprocamente alla divozione verso di questi celesti protettori, invocando il loro patrocinio a fine di perseverare nelle opere cominciate secondo lo scopo dell’Associazione.


VI. Obblighi particolari.

1. I membri della Congregazione Salesiana considerano tutti i Cooperatori come altrettanti fratelli in G. C, e a loro s’indirizzeranno ogni volta l’opera di essi può giovare alla maggior gloria di Dio e a vantaggio delle anime. Colla medesima libertà, essendone il caso, i Cooperatori si rivolgeranno ai membri della Congregazione Salesiana.
2. Quindi tutti i soci, come tutti figli del nostro Padre Celeste, tutti fratelli in Gesù Cristo, coi mezzi materiali loro propri, o con beneficenze raccolte presso a persone caritatevoli, faranno quanto possono per promuovere e sostenere le opere dell’Associazione.
3. I Cooperatori non hanno alcuna obbligazione pecuniaria, ma faranno mensilmente oppure annualmente quella obblazione che detterà la carità del loro cuore. Queste offerte saranno indirizzate al Superiore in sostegno delle opere promosse dall’Associazione.
4. Ogni anno si faranno almeno due conferenze: una nella festa di Maria Ansiliatrice, l’altra in quella di s. Francesco di Sales. In ciascuna di queste conferenze si farà una colletta come nel numero 3 antecedente. Nei luoghi dove i Cooperatori non potessero costituire la Decuria, e quando alcuno non potesse intervenire alla conferenza, si farà pervenire a destinazione la propria offerta col mezzo a lui più facile e sicuro.


VII. Vantaggi.

1. Sua Santità, il regnante Pio IX, con decreto in data 30 Luglio 1875 comunica ai benefattori di questa Congregazione e ai Cooperatori Salesiani tutti i favori, le grazie spirituali, e tutte le indulgenze concesse ai religiosi Salesiani, eccettuati quelli che si riferiscono alla vita comune.
2. Parteciperanno di tutte le messe, preghiere, novene, tridui, esercizi spirituali, delle prediche, dei catechismi e di tutte le opere di carità, che i religiosi Salesiani compieranno nel sacro ministero in qualsiasi luogo ed in ogni parte del mondo.
3. Saranno parimenti partecipi della messa e delle preghiere, che ogni giorno si fanno nella chiesa di Maria Ausiliatrice in Torino a fine d’invocare le benedizioni del Cielo sopra i loro benefattori, le loro famiglie, e specialmente sopra coloro, che moralmente o materialmente fanno qualche benefizio alla Salesiana Congregazione.
4. Il giorno dopo la festa di s. Francesco di Sales tutti i sacerdoti Salesiani e i loro Cooperatori celebreranno la s. Messa pei confratelli defunti. Quelli che non sono sacerdoti procureranno di fare la s. Comunione e di recitare la terza parte del Rosario.
5. Quando un confratello divenisse ammalato, se ne dia tosto avviso al Superiore. Esso darà tosto ordine che siano innalzate a Dio particolari preghiere per lui. Lo stesso verrà fatto nel caso di morte di qualche Cooperatore.


VIII. Pratiche Religiose.

1. Ai Cooperatori Salesiani non è prescritta alcuna opera esteriore, ma affinche la loro vita si possa in qualche modo assimilare a quella di chi vive in comunità religiosa, loro si raccomanda la modestia negli abiti, la frugalità nella mensa, la semplicità nel suppellettile domestico, la castigatezza nei discorsi, l’esattezza nei doveri del proprio stato, adoperandosi che le persone dipendenti da loro osservino e santifichino il giorno festive
2. Sono consigliati di fare ogni anno almeno alcuni giorni di esercizi spirituali. L’ultimo di ciascun mese, od altro giorno di maggior comodità, faranno l’esercizio della buona morte confessandosi e comunicandosi come realmente fosse l’ultimo della vita. Sia negli esercizi spirituali, sia nel giorno in cui si fa l’esercizio della buona morte, si lucra Indulgenza Plenanaria.
3. Ciascuno reciterà ogni giorno un Pater, Ave a s. Francesco di Sales secondo la intenzione del Sommo Pontefice. I sacerdoti e coloro che recitano le ore canoniche o l’uffizio della Beata Vergine sono dispensati da questa preghiera. Per essi basta che nel divino ufficio aggiungano a quest’uopo la loro intenzione.
4. Procurino di accostarsi colla maggior frequenza ai santi Sacramenti della Confessione e della Comunione; perciocchè ciascuno può ogni volta guadagnare Indulgenza Plenaria.
5. Queste indulgenze plenarie e parziali, per modo di suffragio si possono applicare alle anime del Purgatorio eccetto quella in articulo mortis, che è esclusivamente personale, e si può solamente acquistare quando l’anima separandosi dal corpo parte per la sua eternità. 


Avviso

Sebbene si raccomandi vivamente l’osservanza di queste regole pei molti vantaggi che ognuno può procacciarsi, per togliere tuttavia ogni ansietà di coscienza si dichiara che l’osservanza delle medesime non obbliga sotto pena di colpa nè mortale nè veniale, se non in quelle cose, che fossero in questo senso comandate o proibite dai precetti di Dio e di santa Chiesa.
Torino, 12 luglio 1876
Sac. Giovanni Bosco

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